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8 ottobre 2015

Le responsabilità legali del primario in seguito agli incidenti

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La Terza Sezione della Cassazione ha deciso con la sentenza n.6438 del 31 marzo 2015 che il primario in ferie non può essere ritenuto responsabile della condotta altrui. Il problema era sorto quanto il primario e la sua azienda ospedaliera erano stati invitati a risarcire un paziente; quest’ultimo aveva subito l’amputazione della gamba sinistra in seguito a complicanze insorte dopo un intervento di riduzione ed osteosintesi di una frattura del femore. I giudici avevano ritenuto sia il primario che la struttura innocente in primo grado, in quanto non era stata riscontrata alcuna negligenza/imperizia; la phlegmasia cerulea dolens in cui era incorso il paziente era una manifestazione venosa molto rara e per questo non prevedibile. I giudici avevano tuttavia ribaltato questa decisione in secondo grado, dando ragione ai parenti ed accordandogli un risarcimento per oltre trecentomila euro. Ora la sentenza è stata nuovamente ribaltata. La colpa del sanitario che ha in cura il paziente non può estendersi al primario quando questo è estraneo al fatto lesivo o non è coinvolto direttamente. Perciò è stato chiarito che il dirigente del reparto non può essere ritenuto responsabile per una ritardata diagnosi solo perché primario. Nel caso in discussione, il dirigente era impossibilitato ad effettuare alcuna verifica in quanto assente dal servizio per ferie. Nonostante la posizione ricoperta ed i doveri di sovrintendenza secondo quanto sancito dalla legge (art.63 del d.P.R. 20 dicembre 1979; art.7 d.P.R. 27 marzo 1969, n.169), la responsabilità civile si basa su di una imputabilità soggettiva dell’inadempimento, che in questo caso è assente all’origine del primo contatto, del primo ricovero e del primo intervento.

Se il primario è in ferie non ha responsabilità

A.A. Benevento

ENPAM, Aug 2015

www.enpam.it