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25 gennaio 2016

Il consenso del paziente al prelievo ematico

191_Consenso informato

Di recente si sta discutendo molto dei diritti del paziente e di come il personale sanitario possa trovarsi involontariamente ad infrangerli molte volte durante lo svolgimento delle sue funzioni. L’obbligo di rispettare la sfera privata del paziente può infatti andare ad influenzare l’operato del sanitario talvolta, benché questo sia motivato da scopi sanitari o terapeutici. Il caso del prelievo ematico può essere considerato un chiaro esempio di come il dovere del personale sanitario possa essere occasionalmente circoscritto dalla necessità di richiedere anzitutto il consenso del paziente prima di procedere; anche in questo caso tuttavia è bene conoscere l’esistenza di alcune eccezioni che, da un punto di vista legale, possono lasciare al sanitario la libertà di non richiedere l’autorizzazione senza però rischiare d’incorrere in eventuali sanzioni. L’eventuale opposizione dell’interessato a sottoporti al prelievo ematico nello specifico caso di un ricovero ospedaliero dovuto ad un incidente stradale porterebbe ad una supposizione di rifiuto che è sanzionata penalmente dall’articolo 186, comma 7, del codice stradale, espressamente estesa proprio al caso, già previsto nel comma 5, del “conducente coinvolto in incidente stradale e sottoposto a cure mediche”. Il consenso dell’interessato per il prelievo ematico non risulta necessario nel caso in cui l’accertamento sia richiesto dalle forze dell’ordine con lo scopo di accertare un’eventuale stato di intossicazione alcolica.